Pluriattività dei lavoratori frontalieri tedeschi: cosa occorre tenere particolarmente presente dal 1° gennaio 2026?
04.03.0226

 

Situazione iniziale:

Per le persone residenti in uno Stato membro dell'UE/AELS che esercitano un'attività lucrativa in più Stati (attività multinazionale), la determinazione delle disposizioni legislative applicabili ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 spetta all'istituzione competente dello Stato di residenza.

 

Le relative richieste vengono registrate dai datori di lavoro o dalle casse di compensazione sulla piattaforma Internet ALPS e trasmesse all'istituto estero competente come informazioni rilevanti. Quest'ultimo verifica l'assoggettamento al diritto della previdenza sociale e stabilisce in quale Stato deve avvenire l'assoggettamento al diritto della previdenza sociale per il reddito complessivo. Nell'ambito di tale verifica possono essere effettuati ulteriori accertamenti direttamente presso il datore di lavoro svizzero o la persona interessata.

 

Digitalizzazione delle procedure presso la DVKA (Germania)

L'organismo tedesco di collegamento per l'assicurazione malattia all'estero (DVKA) ha introdotto la digitalizzazione delle proprie procedure al 1° gennaio 2026. Da allora, la DVKA richiede ai datori di lavoro svizzeri che hanno dipendenti con residenza in Germania e che svolgono pluriattività lavorative di richiedere il certificato A1 anche tramite il portale tedesco per la registrazione alla previdenza sociale. Di conseguenza, nonostante la registrazione della domanda in ALPS, il datore di lavoro deve presentare una domanda aggiuntiva sul portale tedesco per la registrazione alla previdenza sociale. L'utilizzo del portale di notifica SV richiede una registrazione preventiva e comporta un onere amministrativo supplementare per i datori di lavoro. Secondo quanto concordato con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), questa procedura è compatibile con le norme di coordinamento UE vigenti.

 

Ripercussioni sulla prassi amministrativa

La nuova prassi della DVKA comporta un aumento degli oneri amministrativi sia per i datori di lavoro che per le casse di compensazione.

Inoltre, in questi casi si pone la questione fondamentale dell'opportunità di registrare le domande tramite ALPS, poiché la verifica materiale e il rilascio del certificato A1 sono effettuati esclusivamente dall'istituzione competente nello Stato di residenza e i datori di lavoro devono inoltre operare sul portale estero.

 

Raccomandazione ai datori di lavoro

Raccomandiamo ai datori di lavoro di verificare attentamente, prima di presentare una domanda, se si tratti effettivamente di un'attività in più Stati ai sensi delle norme di coordinamento dell'UE. Se i requisiti sono soddisfatti, occorre verificare se sia possibile richiedere in alternativa un distacco.

 

In caso di distacco vale quanto segue:

  • La competenza spetta esclusivamente alla cassa di compensazione svizzera competente.
  • Il certificato A1 viene rilasciato dalla cassa di compensazione tramite ALPS.
  • Non è necessario presentare una domanda supplementare sul portale tedesco per la registrazione alla previdenza sociale.

 

Ciò può comportare un alleggerimento degli oneri amministrativi e ci sembra quindi utile per evitare inutili spese aggiuntive dovute alla registrazione obbligatoria nel portale tedesco «SV-Meldeportal».

 

In caso di questioni di interpretazione tra le diverse versioni linguistiche fa fede la versione tedesca.